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D.P.R. 14/11/2002 n. 318

-Per il Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e per il testo dell'art. 1 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, si vedano le note alle premesse.

Art. 4. Attività ammesse agli interventi del Ministero delle attività produttive

1. Sono ammessi agli interventi del Ministero delle attività produttive i progetti ed i programmi realizzati, per almeno i due terzi nel territorio nazionale, da parte delle imprese di cui all'articolo 3 e finalizzati a prodotti nuovi o che presentano un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti esistenti.

2. Gli interventi sono consentiti solo per esecuzione di studi, progettazioni, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, industrializzazione, ivi

3. Gli interventi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con quelli eventuali operati in relazione alle stesse attività sulla base di normative agevolative nazionali e comunitarie. Gli interventi possono essere concessi per ulteriori fasi o attività di programma anche ad imprese che sono state già ammesse, per le fasi iniziali, agli interventi previsti da altre normative agevolative nazionali e comunitarie.

4. I progetti e programmi non possono comunque essere ammessi agli interventi se le attività sono subcommesse per oltre il 25% a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea.

5. Non sono ammessi interventi nel caso in cui le attività sono svolte su commessa diretta di terzi, senza onere per l'impresa.

6. Per i progetti e programmi realizzati in collaborazione internazionale, gli interventi sono commisurati alla quota di partecipazione dell'industria nazionale.

7. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2 sono state avviate anteriormente alla data di presentazione della domanda, sono ammessi agli interventi le attività effettuate successivamente a tale data, purchè queste ultime abbiano costi non inferiori al 70% dei costi totali. In via transitoria, in relazione alla fase iniziale di applicazione della Legge 11 maggio 1999, n. 140, limitatamente alle domande presentate entro sessanta giorni dalla approvazione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, sono ammissibili agli interventi anche le attività effettuate prima della data di presentazione purchè successive alla data di entrata in vigore della citata Legge n. 140 del 1999. I progetti e programmi non avviati anteriormente, devono essere avviati entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione agli interventi. Nota all'art. 4:

-Per il titolo della Legge n. 140 del 1999 si veda nelle note alle premesse.

Art. 5. Criteri di preminenza

1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono considerati preminenti, nell'ambito dei progetti e programmi di cui all'articolo 1, i progetti volti a conseguire

a) un rilevante accrescimento dell'autonomia del Paese nelle tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, attraverso sviluppi significativamente innovativi

b) il rafforzamento della collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale per la partecipazione di questa alla realizzazione di elementi qualificanti dei progetti o programmi

c) l'incremento delle capacità di gestione di sistemi integrati, preferibilmente a livello di architettura di grandi sistemi

d) l'allineamento allo stato dell'arte nelle tecnologie fondamentali e l'acquisizione di posizione di eccellenza in settori specialistici

e) lo sviluppo di una qualificata componente di piccole e medie imprese ad alta tecnologia e la crescita dimensionale di tali imprese

f) il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione qualificata con particolare riferimento alle strutture industriali esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale

g) lo sviluppo, con ruolo adeguato, dell'inserimento delle imprese nazionali nelle collaborazioni internazionali, promuovendo principalmente quelle relative ad intese nell'ambito dell'Unione europea

h) la presenza significativa di piccole e medie imprese in aree puntuali di eccellenza.

2. I progetti e programmi di cui all'articolo 1 sono considerati di livello «elevato » o «medio», se in possesso rispettivamente di almeno sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 6. Contenuti, misura e modalità degli interventi

1. In relazione alle attività di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi finanziamenti nella misura del 70% e 60% dei costi, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del progetto o programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i progetti e programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura dell'intervento è elevata rispettivamente al 75% e 65%.

2. I costi ammissibili sono calcolati tenendo conto del costo del lavoro relativo alla realizzazione del progetto o programma, del costo di acquisto dei materiali, delle attrezzature di laboratorio e di officina di uso esclusivo del progetto o programma, di tutti gli altri costi diretti di origine esterna e delle spese generali direttamente imputabili. Nel caso di partecipazione a collaborazioni internazionali sono altresì considerati ammissibili i costi a carico delle imprese italiane a fronte delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza, incluse le spese iniziali per la partecipazione al programma, in misura comunque non superiore al 20% dei costi totali del progetto o programma. Sono esclusi i costi di acquisizione di immobili, impianti generali, mobili ed arredi e delle attività subcommesse all'estero. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, per i progetti o programmi utilmente valutati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, può assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, dei mutui stipulati dalle imprese con istituti di credito per un importo pari a quello dei finanziamenti di cui allo stesso comma 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte direttamente dal Ministero agli istituti mutuanti.

4. Su richiesta delle imprese interessate, il Ministero delle attività produttive, in luogo degli interventi di cui ai commi 1 e 3, può concedere, in relazione a mutui stipulati dalle imprese stesse per un periodo non superiore ai quindici anni fino a concorrenza dei costi ammissibili, l'erogazione di contributi in conto interessi nella misura massima del tasso fisso da applicare sui mutui pubblici quindicennali, a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione.

Art. 7. Procedura

1. Le imprese interessate, per ottenere gli interventi di cui all'articolo 1, presentano domanda alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, di seguito denominata la Direzione generale, indicando in particolare

a) l'oggetto del progetto o programma

b) le tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, interessate dal progetto o programma ed i risultati tecnologici previsti

c) i prevedibili impieghi anche duali

d) il fabbisogno finanziario

e) la localizzazione delle attività, gli effetti sui livelli e la qualificazione del l'occupazione con preminente riferimento alle aree di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), gli eventuali effetti indotti sulle altre imprese nazionali del settore, con particolare riferimento alle attività oggetto del programma destinate ad essere svolte da piccole e medie imprese

f) i tempi di attuazione

g) le condizioni e modi di partecipazione all'eventuale collaborazione internazionale

h) gli eventuali benefici concessi già in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie

i) gli interventi richiesti.

2. La domanda deve, altresì, comprendere l'impegno, a firma del legale rappresentante dell'azienda, a non produrre o commercializzare, entro i primi cinque anni dall'adozione del provvedimento di ammissione di cui all'articolo 7, comma 7, i prodotti basati sui risultati del progetto o programma salvo che il Ministro delle attività produttive, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2, autorizzi la produzione e la commercializzazione di tali prodotti in considerazione della loro funzionalità alle esigenze della sicurezza nazionale nel rispetto delle vigenti normative sulle esportazioni vincolate a licenza. Nel caso in cui la Direzione generale eserciti la facoltà di frazionamento di cui al comma 4, il termine ha decorrenza dalla data della valutazione relativa alla prima frazione di progetto o programma. L'impegno non riguarda le produzioni di cui all'articolo 11, comma 2, ed all'articolo 12, comma 1.

3. La domanda deve essere redatta in duplice copia in conformità ai modelli di cui all'allegato A e corredata della documentazione ivi indicata. Nelle domande le imprese possono esprimere la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi previsti all'articolo 6, comma 1, gli interventi di cui al comma 3 ovvero al comma 4 dello stesso articolo 6. In tale caso le imprese forniranno, successivamente, gli elementi relativi alle intese preliminari raggiunte con gli istituti di credito.

4. La Direzione generale ha facoltà di chiedere all'impresa ogni dato, notizia e documentazione integrativa addizionale ritenuta necessaria per l'esame della domanda, nonchè una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa nonchè convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa, assistiti da eventuali esperti. La Direzione generale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e anche in considerazione delle esigenze di controllo sull'andamento della realizzazione del progetto o programma, può frazionare il periodo di riferimento delle attività da ammettere a finanziamento, eventualmente sentita l'impresa.

5. Le domande pervenute alla Direzione generale sono sottoposte all'esame del Comitato di cui all'articolo 2, che verifica in particolare la sussistenza dei requisiti di preminenza del progetto o programma in base ai criteri di cui all'articolo 5 ed esprime la valutazione circa il livello «elevato» o «medio » dello stesso progetto o programma.

6. Le risultanze istruttorie delle istanze di finanziamento devono essere poste a disposizione dei componenti del comitato, per l'esame, almeno trenta giorni prima della riunione.

7. Sulla base del parere del Comitato, il titolare della Direzione generale emana, entro sessanta giorni dal parere stesso, il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto o programma valutato di livello «elevato » o «medio», definendo in particolare

a) l'ammontare dei costi ammissibili i

c) le modalità delle erogazioni.

8. Il provvedimento è comunicato entro quindici giorni dalla Direzione generale all'impresa interessata, che lo restituisce corredato della firma del legale rappresentante per accettazione.

9. In attesa dell'integrazione e aggiornamento da parte del Ministero delle attività produttive del provvedimento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 200 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine si intende sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori ai sensi del comma 4.

10. Nei casi in cui il Ministero delle attività produttive intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero accogliere la richiesta dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 4, prima dell'adozione del provvedimento di ammissione agli interventi l'impresa è invitata a stipulare il mutuo con l'Istituto bancario. Nota all'art. 7:

-La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990) reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Art. 8. Erogazioni

1. I finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati in base a rendiconti consuntivi riguardanti gli anni solari. Il primo rendiconto riguarderà le attività e i costi sostenuti fino al termine del primo anno solare successivo alla accettazione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 8.

 

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